Dal 25 maggio 2018 è entrato in vigore il nuovo Regolamento generale sulla protezione dei dati, meglio noto con la sigla GDPR ( Regolamento UE 679/2016).Con questo regolamento, la Commissione europea intende rafforzare e rendere più omogenea la protezione dei dati personali e particolare dei cittadini dell’Unione europea e impone a tutti i soggetti che trattano dati di adempiere agli obblighi previsti per la protezione la salvaguardia dei dati dei propri archivi archivi informatici e cartacei.
Il primo riferimento in Italia per quanto riguarda la normativa sulla sicurezza sul lavoro è il Decreto legislativo 81 08, meglio noto come Dlgs 81/08, a volte semplicemente detto “Decreto 81” e per tutti gli addetti ai lavori spesso semplicemente il “Testo unico sulla sicurezza”.
Questo Regolamento completa la regolamentazione dell’igiene dei prodotti alimentari e dei mangimi stabilita dai due atti precedenti. Si applica alla attività ed ai soggetti riportati nel Regolamento 853/2004.
L’ambito di applicazione è analogo a quello del Decreto legislativo 155/1997. Il Regolamento 852/2004 non si applica alla produzione primaria per uso domestico privato, nè alla preparazione e conservazione di alimenti per uso domestico privato.
Il 1° gennaio del 2004 è entrata in vigore in Italia una nuova legge chiamata a riordinare e regolare quanto necessario in riferimento alla privacy, ovvero alla protezione dei dati personali. Il testo in questione, passato poi immediatamente alla storia e all’uso comune come “Testo unico sulla privacy” era ed è il “Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione di dati individuali”.
l regolamento (CE) n. 178/2002 ha accentuato l’estensione del concetto di responsabilità alla produzione primaria. Infatti tale regolamento introduce esplicitamente il concetto che la responsabilità principale per la sicurezza degli alimenti incombe all’operatore del settore alimentare.
Il DPR 462 del 22 ottobre 2001, pubblicato l’8 gennaio 2002 ed entrato in vigore il 23 gennaio 2002, contiene il regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi. Tale regolamento disciplina gli impianti realizzati nei luoghi di lavoro, intendendo per luoghi di lavoro le attività soggette al DPR 462/01, cioè “tutte le attività alle quali siano addetti lavoratori subordinati o ad essi equiparati ai sensi dell’art. 3, comprese quelle esercitate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dagli Enti Pubblici e dagli Istituti di istruzione e di beneficenza”, le procedure e le modalità di omologazione e di effettuazione delle verifiche periodiche.