REGOLAMENTO (CE) N.854/2004
Questo Regolamento completa la regolamentazione dell’igiene dei prodotti alimentari e dei mangimi stabilita dai due atti precedenti. Si applica alla attività ed ai soggetti riportati nel Regolamento 853/2004.
In particolare, il Regolamento 854/2004 stabilisce quanto segue:
– requisiti per il riconoscimento degli stabilimenti da parte delle Autorità competenti;
– obbligo per gli operatori del settore alimentare di fornire alle Autorità tutta l’assistenza richiesta nell’esecuzione del controllo;
– i controlli sono basati sui principi del sistema HACCP;
– compiti e responsabilità del veterinario ufficiale nel controllo delle carni fresche
– modalità e frequenza dei controlli da parte delle Autorità competenti riguardo ai seguenti alimenti di origine animale: molluschi e bivalvi vivi, prodotti della pesca, latte e prodotti da esso derivati;
– sanzioni in caso di mancato rispetto degli obblighi fissati dal Regolamento stesso;
– completamento delle regole per l’importazione di prodotti di origine animale da Paesi terzi stabilite dal Regolamento 853/2004.